Era il 2001 quando il decreto legislativo sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti - comunemente noto come 231 - fece il suo ingresso nell’ordinamento giuridico italiano. Una novità dirompente: per la prima volta alle società veniva chiesto di inserire la prevenzione del crimine tra i propri fini sociali e di ripensare i sistemi di controllo interno (compliance) per mitigare i rischi di illeciti commessi nel loro interesse o vantaggio.
Da allora sono trascorsi 25 anni, il quadro penalistico è profondamente cambiato e la mappa dei reati realizzabili dall’ente si è ampliata rispetto a quella prevista in origine. Da qui l’esigenza di una revisione organica della 231, affidata al Tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia con il compito di licenziare una proposta di riforma del decreto legislativo. «Quando uscì nel 2001 i reati contemplati erano pochissimi e riguardavano solo quelli nei confronti della pubblica amministrazione. Nel corso di questi anni ne sono stati via via aggiunti altri, molti dei quali fuori dal cono di interesse della criminalità d’impresa. Di qui la necessità di una razionalizzazione», ha spiegato Giorgio Fidelbo, coordinatore del Tavolo tecnico e presidente della VI sezione penale della Corte di Cassazione, intervenendo giovedì 23 aprile all’evento “25 anni di 231. Verso quale riforma? Un confronto scientifico sulla proposta di articolato del Tavolo tecnico”.