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Garantire un diritto riconoscibile tra una pluralità di fonti

19 maggio 2026

Garantire un diritto riconoscibile tra una pluralità di fonti

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Dal sistema giuridico romano a quello medievale fino ad arrivare ai giorni nostri: la prevedibilità della decisione è sempre esistita. Un tema ricorrente, se non fisiologico, nei momenti storici complessi e rivelatore di un diritto in trasformazione. Tre le funzioni essenziali che svolge: certezza del diritto, uguaglianza, affidamento. Ma in un ordinamento multilivello, caratterizzato da una pluralità di fonti, Corti e criteri interpretativi, in che modo garantire un diritto riconoscibile? In altri termini, come integrare e bilanciare principi provenienti da livelli normativi differenti senza generare impatti sul cittadino? A confrontarsi su uno snodo cruciale per la salvaguardia dello Stato di diritto sono stati esponenti del panorama giuridico e istituzionale che venerdì 15 maggio hanno partecipato al convegno dell’Università Cattolica del Sacro Cuore “Prevedibilità della decisione e ordinamento multilivello: per un diritto riconoscibile”. Un tema, quello del convegno, che, ha detto il Rettore Elena Beccalli, «non approfondisce solo aspetti tecnici dell’ordinamento giuridico, ma riguarda aspetti sostanziali della vita di tutti i cittadini. La prevedibilità della decisione in un ordinamento multilivello rappresenta una delle sfide più complesse della teoria del diritto in quanto non si tratta solo di un'esigenza accademica, ma di un pilastro dello Stato di diritto: se il cittadino non può prevedere le conseguenze legali delle proprie azioni, la libertà individuale viene meno». Infatti, «in una società multilivello come la nostra, dove la cifra tipica è la complessità, il giurista è chiamato a armonizzare, interpretare e rendere governabile tale pluralità di piani normativi», ha chiarito il Preside della Facoltà di Giurisprudenza Stefano Solimano, nella veste di coordinatore del dibattito. 

Un articolo di

Katia Biondi

Katia Biondi

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È stata Marta Cartabia, Presidente emerita della Corte Costituzionale, a ricordare che la prevedibilità della decisione si intreccia con altri aspetti, l’eguaglianza, il rapporto tra diritto positivo ed esigenze di giustizia, questioni eterne che oggi assumono «nuove forme», soprattutto se guardiamo all’impatto del diritto dell’Unione europea su quello italiano. In particolare, ha detto, c’è stato un momento nella storia del nostro ordinamento in cui si è vissuto un vero “scardinamento” di regole e principi che sembravano consolidati: quando l’ordinamento europeo ha esplicitato i principi della supremazia e degli effetti diretti, segnando un punto di svolta tra ruolo del giudice e quello del legislatore. «L’effetto diretto, con il conseguente potere di disapplicazione della legge vigente per lasciare spazio ad altre regole, ha rappresentato un elemento di grande rottura». Prima di accettare questo principio, la Corte costituzionale ha dovuto affrontare un percorso tortuoso, cominciato nel 1964 per arrivare all’ultima decisione, la n. 71/ 2026, in cui è stata definitivamente superata la concezione dualistica del coordinamento tra ordinamenti. In questo modo, ha osservato Cartabia, la Corte costituzionale afferma che la lettura della Costituzione e del diritto dell’Unione è ormai integrata; che il sistema è un “blocco di costituzionalità”, in cui la Corte garantisce non solo la Costituzione ma anche il diritto europeo; che esiste un concorso di rimedi giurisdizionali, in cui il ruolo dei giudici comuni - che alcune sentenze avevano marginalizzato - non è messo in discussione. 

Gli articolati rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento europeo sono stati esaminati da Antonella Sciarrone Alibrandi, Giudice della Corte Costituzionale, attraverso un caso specifico: quello del mondo bancario e finanziario che, a seguito della grande crisi, ha vissuto un mutamento tale negli assetti da produrre conseguenze di imprevedibilità nelle decisioni rilevanti. Il riferimento è all’istituzione nel 2013 del Meccanismo di Vigilanza Unico, con il conseguente trasferimento del potere di vigilanza e supervisione sulle banche dal livello nazionale a quello europeo. Si attribuisce, cioè, a un’istituzione europea il potere di applicare il diritto nazionale dei singoli Stati (articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento Ue). Si tratta di una soluzione «inedita» nel rapporto tra diritto nazionale ed europeo. Ne è un esempio il caso Corneli, legato alla decisione della Bce di assoggettare Banca Carige ad amministrazione straordinaria. Una vicenda legale che mette in luce i delicati problemi che ne possono derivare, con impatti significativi sui clienti e sull’intero sistema bancario. 

Quali sono allora le condizioni della prevedibilità della decisione? Per Renato Balduzzi, Ordinario di Diritto Costituzionale in Cattolica, sono tre: norme chiare, anche «se sappiamo che la società complessa ha preso un’altra direzione». La seconda riguarda la necessità di giudici equilibrati, autonomi e indipendenti. «Qui si innesta quella che potremmo definire un’alleanza strategica fra tutte le componenti del circuito forense: avvocatura, magistratura, organi costituzionali». La terza chiama in causa la riconoscibilità del diritto, che è tale «quando non è arbitrio». Emblematica è la sentenza 203/2024 poiché richiama all’alta consapevolezza del giudice, che è piena solo quando non è autoreferenziale. In tal senso, la prospettiva è quella dell’integrazione dove, ha specificato Balduzzi, «le diverse parti non vengono assorbite o cancellate, ma messe in relazione senza annullare il contenuto proprio della Carta costituzionale, un dono che ottant’anni fa ci fecero i nostri padri costituenti, e che ancora oggi riesce a orientarci».

Da parte sua, Luciano Violante, Presidente emerito della Camera dei Deputati, ha posto l’accento sull’attuale cambio di civiltà, «il cui corrispettivo è la forza militare sulla diplomazia, l’intreccio tra poteri tecnocratici e democratici». Un passaggio d’epoca governato da comunità di ingegneri che lavorano attorno alle grandi piattaforme e dove al pensiero politico si sta sostituendo il potere algoritmico. In tale contesto, si è chiesto, come può il diritto riprendere la sua capacità? Per essere all’altezza della sfida vanno messi in primo piano Stato e diritto, per rifondarli. «Roberto Esposito suggerisce una categoria, quella del radicale mutamento di Stato, che richiede una nuova alleanza tra fiducia e speranza». Ed è qui che si delinea anche una responsabilità nuova del giurista che impegna il giudice a emanare un diritto che tenga conto dell’evoluzione della società. «Il giurista deve capire che alcune categorie del passato non sono più applicabili. Questo porta a un maggior impegno della comunità dei giuristi nella costruzione di un diritto riconoscibile».

Un impegno ribadito anche da Fabio Pinelli, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché docente in Cattolica. «Un sistema così complesso, orfano di riferimenti chiari, stabili e riconoscibili, inevitabilmente apre la strada al creazionismo giudiziale, perché amplia i margini di discrezionalità del magistrato, chiamato a ricostruire un sistema delle fonti sempre più complesso, chiamato a risolvere i problemi provocati dalla equivocità e dalla polisemia del testo normativo». Dunque, ha proseguito, «proprio alla luce dei valori, che ogni attore del sistema dovrebbe avere a cuore, della prevedibilità delle decisioni e della certezza del diritto» diventa necessario riconoscere «centralità alla Corte costituzionale, non solo come organo di garanzia, ma anche e soprattutto come organo di chiusura dell’ordinamento interno». Ecco allora che «l’impegno della comunità dei giuristi deve essere quello di evitare l’ulteriore, drammatico, passaggio dal diritto imprevedibile al diritto irriconoscibile, nel quale l’intreccio inestricabile di fonti nazionali e sovranazionali, normative e giurisprudenziali, di interventi multilivello non gerarchicamente ordinati, rischia di rendere non immediatamente intellegibile l’individuazione del rimedio approntato dall’ordinamento per risolvere le antinomie tra le norme, e, in ultima analisi, rischia di mettere in ombra la stessa effettività della tutela giurisdizionale».

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